Con l’evoluzione del web 3.0, un web semantico, più aperto e decentralizzato, abbiamo assistito alla nascita e allo sviluppo di una serie di tecnologie che necessitano qui di un appropriato inquadramento sotto il profilo che a noi interessa e cioè di una loro tutela dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

L’ambiente digitale che rappresenta questa rapida evoluzione di web 3.0 è la blockchain.

La tecnologia blockchain è un sistema che si basa su di un database distribuito e composto da una serie di nodi, che rappresentano tutte le macchine connesse a una rete, ed è caratterizzata da regole molte rigide per aggiungere e archiviare i dati al suo interno (che non possono essere modificati o eliminati). Il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni che, per essere validate, hanno bisogno che i nodi raggiungano un consenso ed il consenso è quindi distribuito su tutti i nodi della rete.

L’osservatorio sulla blockchain* definisce chiaramente le caratteristiche di questa tecnologia

Possiamo considerare la blockchain come una soluzione per gestire online e in modo equo i dati e la proprietà**.

La tecnologia blockchain si inserisce infatti nel più ampio contesto della Internet of Value e si può datare la sua diffusione al 2009 con la nascita della prima criptovaluta, ossia il Bitcoin, che utilizzava la blockchain per legittimare le transazioni in maniera decentralizzata. Una criptovaluta è una forma di denaro digitale le cui unità sono chiamate token.

Dal 2009 ad oggi abbiamo assistito ad una sempre più crescente diffusione di criptovalute, ognuna delle quali è associata ad una blockchain. Tra le più diffuse possiamo citare (oltre a Bitcoin) Ethereum, diventata famosa in quanto ospita la maggiorparte delle cosiddette NFT ossia non fungible token.

L’NFT è un token che certifica la proprietà di un bene non fungibile contenente uno smart contract. In pratica, viene generato un token e collegato ad un determinato bene mediante uno smart contract in modo così da rendere il token (che di per sua natura è un bene fungibile e quindi scambiabile con altri token dello stesso genere) non fungibile. Si crea così una scarsità digitale del bene così creato in quanto non intercambiabile e dotato di unicità.

L’oggetto certificato dall’NFT è originale e non interscambiabile. Il tutto è censito su registri crittografati basati sulla tecnologia blockchain e per acquistare un NFT è necessario avere un portafoglio digitale di criptovalute, compatibile con la blockchain su cui viene creata l’NFT***.

Proprio per questo motivo è possibile monetizzare la crescita del valore dell’NFT. Questo porta a chiedersi, come si applicano i diritti di proprietà intellettuale e industriale nei confronti delle NFT? Ad oggi, manca una cornice giuridica adeguata. Come abbiamo visto tuttavia, l’NFT rispondono alla necessità di unicità, tracciabilità, autenticità e sicurezza e, queste caratteristiche li rendono potenzialmente utili per la tutela del diritto di autore.